Pornografia

 

 

Per il Codice Penale italiano é osceno tutto ciò che "secondo il comune sentimento offende il pudore". 

Il concetto legale di oscenità, quindi, é indeterminato e si evolve nel tempo insieme al comune senso del pudore.

In pratica  viene oggi considerata oscena, in Italia, ogni rappresentazione non simulata di atti sessuali (hardcore) ed ogni esposizione dei genitali, salvo se motivata da ragioni artistiche o scientifiche. 

E' quindi vietata, nel nostro paese, la produzione di film, video, servizi fotografici e spettacoli hardcore.

Nel 1975  la legge ha stabilito la non punibilità dei negozianti e degli edicolanti che vendono materiale pornografico, a condizione che si attengano a determinate regole: divieto di accesso e di vendita ai minorenni, divieto di esporre in vetrina immagini e oggetti considerati osceni, ecc.

Quindi, mentre resta reato produrla, la pornografia di qualsiasi genere può essere legalmente venduta e acquistata in edicole e sex shops. 

Fa eccezione il materiale pornografico con soggetti minorenni o bambini (pedopornografia): la produzione, detenzione, vendita o cessione a qualsiasi titolo di questo tipo di materiale é un grave reato connesso alla pedofilia.  


 

Atti e oggetti osceni 

Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. 

Non si considerano oscene le opere d'arte e quelle scientifiche, salvo che,
per motivi non di studio, vengano offerte, vendute o comunque procurate a minori di 18 anni.


(Vedi Codice Penale, art. 529)

 

Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, per venderli, distribuirli o esporli pubblicamente, produce, importa, acquista, detiene, esporta o mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi genere, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103. 

Stessa pena per chiunque vende, anche clandestinamente, gli oggetti di cui sopra, oppure li distribuisce o li espone pubblicamente.

Stessa pena per chiunque:

1. Fa pubblicità per favorire la circolazione o il commercio degli oggetti  indicati nella prima parte di questo articolo.

2. Dà pubblici spettacoli teatrali,  cinematografici o di qualsiasi altro genere  che abbiano carattere di oscenità.

(Vedi Codice Penale, art. 528)

 

Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Chiunque espone alla pubblica vista oppure, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato che offenda la pubblica decenza, è punito con una multa da € 103 a € 619.

(vedi Codice Penale, art. 725)

 

Non punibilità degli edicolanti
e negozianti che vendono materiale pornografico

Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del Codice Penale gli edicolanti che si limitano a vendere o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati.

Lo stesso vale per i librai, salvo il caso che essi operino in collaborazione con gli editori al fine specifico di diffondere stampa oscena.

Gli esercenti sono però puniti con la
reclusione fino ad un anno nei seguenti casi:

1. Se espongono "parti palesemente oscene" delle pubblicazioni in questione in modo da renderle "immediatamente visibili" al pubblico.

2. Se vendono le pubblicazioni oscene a minori di 16 anni.

La pena è della reclusione
da 1 a 3 anni e di una multa non inferiore a € 413 se i reati di cui all'articolo 528 sono commessi da un editore.

(vedi Legge 17 luglio 1975 n. 355, articolo unico)   

 

 

 

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